IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la propria  direttiva  in  materia  di  appalti  e  forniture
pubbliche,  in data 28 marzo 1994, trasmessa alla Corte dei conti per
la registrazione;
  Viste le osservazioni fatte pervenire alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri dal detto Organo di controllo;
  Ritenuta la  necessita'  di  adeguare  l'anzidetta  direttiva  alle
osservazioni  della Corte dei conti e alla disciplina di cui all'art.
71 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257;
  Visto l'art. 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito il Consiglio dei Ministri  nella  riunione  del  28  aprile
1994;
                              E M A N A
                       la seguente direttiva:
  Recenti disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109
(legge quadro in materia di lavori pubblici), nella legge 24 dicembre
1993,  n.  537  (interventi correttivi di finanza pubblica: art. 6) e
nell'art.  71  del  decreto-legge  29  aprile  1994,  n.  257,  hanno
introdotto  rilevanti  modificazioni  nell'area dei lavori pubblici e
dei contratti di forniture di beni e servizi.
  La nuova complessa disciplina trae origine, per non pochi  aspetti,
da  innovazioni  apportate  a  disegni di legge governativi nel corso
dell'esame in sede parlamentare.
  Il Consiglio dei Ministri ha  sottolineato  la  necessita'  di  una
interpretazione   funzionale   e   sistematica   del   nuovo  assetto
legislativo, in modo da assicurare una lettura che garantisca, ad  un
tempo,  il perseguimento degli obiettivi di trasparenza, efficacia ed
economicita'  delle  pubbliche  contrattazioni  e  la  ripresa  degli
investimenti e dell'occupazione.
  In  occasione  di  incontri  con  le  parti  sociali  e'  emersa la
opportunita' che il Governo, autorizzi il  Presidente  del  Consiglio
dei   Ministri   alla   adozione   di  una  direttiva,  di  carattere
interpretativo, idonea a favorire omogeneita'  nei  comportamenti  di
tutti gli organismi tenuti all'applicazione delle nuove norme.
  La presente direttiva esprime indirizzi interpretativi concernenti:
    a)  la legge 11 febbraio 1994, n. 109, quale modificata dall'art.
71 del decreto-legge n. 257 del 1994;
    b) l'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (come modificato
dal citato art. 71).
                                  I
             Legge quadro in materia di lavori pubblici
                  (legge 11 febbraio 1994, n. 109)
  1. L'art. 38, comma 1,  della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,
distingue   tra   disposizioni   compiute,   che   trovano  immediata
applicazione con l'entrata in vigore della legge (6  marzo  1994),  e
disposizioni   incompiute,   la   cui   operativita'   e'   differita
all'emanazione del regolamento governativo di cui  all'art.  3  della
legge  stessa,  al  quale  si  demanda  il  compito  di assicurare lo
sviluppo e il completamento della disciplina.
  Restano salve ai sensi dell'art. 1, comma 2, nelle  aree  riservate
alle regioni, le competenze delle leggi regionali.
  Il decreto-legge n. 257 del 1994 (art. 71) ha, poi, disposto che e'
comunque  differita,  fino  alla  data  di  emanazione  del  predetto
regolamento,  la  efficacia  della  nuova  disciplina  in   tema   di
progettazione  (art. 16, commi da 1 a 5) e la regola che prescrive la
obbligatoria stipulazione "a corpo" e non "a misura" dei contratti di
appalto (art. 19, comma 4).
  E' altresi' rinviata alla data di entrata in  vigore  dello  stesso
regolamento  la  norma  (art. 24, comma 6) che vieta l'affidamento di
lavori in economia per importi superiori a 30.000 ECU  (al  netto  di
IVA).
  Sono  sottratti,  per espressa volonta' legislativa (art. 38), alle
prescrizioni - complete e non - della nuova legge  (ad  eccezione  di
talune  disposizioni  alle  quali si fara' riferimento nell'ulteriore
corso dell'esposizione: v. I numeri 2 e 16) i  contratti  di  appalto
gia'  stipulati,  ancorche'  non  ancora  approvati  (tra i contratti
stipulati, vanno anche ricompresi, ai sensi dell'art.  16  del  regio
decreto  18  novembre  1923,  n.  2240,  quelli  per  i quali risulti
intervenuta aggiudicazione a conclusione  di  procedure  di  pubblici
incanti o licitazione privata).
  Quanto  alle  concessioni (d'ora innanzi di costruzione e gestione:
art. 19, comma 2) va rilevato che sono da considerare  gia'  affidate
(e  si sottraggono, di conseguenza, all'impero della nuova normativa)
quelle per le  quali  risulti  intervenuta  anche  la  stipula  della
apposita convenzione.
  Per   cio'   che   attiene   ai  contratti  aventi  ad  oggetto  la
progettazione di lavori pubblici, sono da ritenere  stipulati  quelli
sottoscritti sia dalla amministrazione che dall'altro contraente. Non
e' prescritta, anche in questo caso, la approvazione del contratto.
  Cio'   posto,  si  procedera'  ora  alla  valutazione  delle  prime
problematiche emerse, in vista  della  identificazione,  soprattutto,
delle  norme  di  immediata  applicazione  e  di  quelle ad efficacia
differita.
2. Istituzione dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici
   (art. 4, comma 1).
  La norma e' da ritenere immediatamente  operativa  sia  per  quanto
concerne  la  istituzione  del  nuovo  organismo,  sia  per quanto si
riferisce alla organizzazione  (centrale  e  periferica)  che  dovra'
operare  alle  dipendenze  dello stesso (segreteria tecnica, servizio
ispettivo, Osservatorio dei lavori  pubblici).  Sono  da  considerare
anche  operative  -  e  dovranno  essere  disimpegnate via via che si
procedera' alla istituzione dell'Autorita' e dei nuovi uffici - tutte
le competenze affidate all'Autorita' e alle strutture dipendenti.
  E' da ritenere che i poteri di  vigilanza  dell'Autorita'  e  degli
uffici  dipendenti  (da  esplicare  secondo  modalita'  che  in  sede
regolamentare  potranno  conseguire  piu'  precise  puntualizzazioni)
andranno  esercitati - per le particolari finalita' d'ordine pubblico
che ispirano la disposizione -  anche  nei  confronti  dei  contratti
stipulati prima della entrata in vigore della nuova legge.
3. Modifica dell'organizzazione e delle competenze del Consiglio
   superiore dei lavori pubblici (art. 6).
  La  norma,  che  ridefinisce  il  ruolo e la posizione, nel sistema
amministrativo,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici,
confermandone  la  natura  di  massimo  organo tecnico consultivo, e'
operante sin dalla entrata in vigore della legge.
  Debbono, percio', ritenersi immediatamente confluite nel Consiglio,
insieme  alle  precedenti, anche le nuove attribuzioni previste dalla
legge (parere obbligatorio su tutti i contratti di valore superiore a
100 milioni di ECU; parere  vincolante  in  ordine  alla  sussistenza
delle condizioni per procedere ad appalto concorso, ecc.).
4. Responsabile del procedimento (art. 7, commi 1, 2 e 3).
  La  "figura  professionale" del responsabile del procedimento (art.
7, comma 1) sara'  definita  dalla  normativa  regolamentare  di  cui
all'art.   3   della  legge.  Nel  frattempo  trova  applicazione  la
disciplina desumibile dalle norme generali dettate in  materia  dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241 (articoli 4, 5 e 6).
  Gia'  in  questa  fase  il  responsabile  del  procedimento  dovra'
esercitare anche le nuove funzioni attribuitegli dalla legge  n.  109
del 1994: comunicazione delle varianti in corso d'opera all'Autorita'
e  al  progettista  (art.  25,  comma  1,  lettera  c));  proposta di
conciliazione per l'immediata soluzione delle controversie (art.  32,
comma 1); ecc.
 5. Conferenza di servizi (art. 7, commi 4, 5 e 7).
  La  disposizione  -  che introduce in tema di conferenze di servizi
talune disposizioni derogatorie o integrative di quelle, di carattere
generale, della legge sul procedimento (n. 241 del 1990)  -  dispiega
immediatamente la sua efficacia.
  Conseguiranno,   invece,  operativita'  solo  al  sopravvenire  del
regolamento le disposizioni -  incompiute  -  che  demandano  a  tale
strumento  la  disciplina delle forme di pubblicita' degli atti e dei
lavori della conferenza (comma 6).
6. Cause di esclusione e qualificazione dei concorrenti (articoli 8 e
   9).
  6.1. Vanno ricondotte tra le norme incompiute  quelle  dell'art.  8
della  legge n. 109 del 1994 miranti ad ottenere, al piu' tardi entro
il  31  dicembre  1996,  l'introduzione  di  un  nuovo   sistema   di
qualificazione  delle  imprese,  fondato su accertamenti demandati ad
enti pubblici di accreditamento  e  ad  organismi  di  certificazione
pubblici e privati (commi 1 e 3).
  La  precisa  delineazione  del nuovo assetto (sostitutivo di quello
attuale, imperniato  sulle  certificazioni  dell'Albo  nazionale  dei
costruttori)  resta  attribuita  all'apposito  regolamento  di cui e'
parola ai commi 2, 4, 5 e 6 dell'art. 8.
  Prima del passaggio al nuovo regime definitivo (e,  percio',  nella
fase  transitoria)  e'  prevista, tuttavia, una modifica dell'attuale
disciplina (art. 9) volta a introdurre  piu'  rigorosi  requisiti  di
carattere tecnico ed economico per la qualificazione dei concorrenti;
anche  questa  disciplina  (fondata  ancora sull'intervento dell'Albo
nazionale dei costruttori) non potra' ottenere  applicazione  sino  a
che  le  norme  integrative non saranno state prodotte con i congegni
secondari di cui all'art. 9 della legge.
  6.2. Sono, invece, immediatamente operanti nell'ordinamento  -  sin
dalla  data  di  emanazione della legge - la disposizione che pone il
divieto di operativita'  degli  albi  speciali  e  di  fiducia  delle
singole  amministrazioni  (comma  8)  e  quella (comma 7) relativa ai
requisiti morali richiesti per l'affidamento di lavori pubblici.
  La competenza alla valutazione dei requisiti morali - oggi definiti
dalle lettere a) ed f) del citato comma 7 con proposizioni  in  larga
parte  reiterative dei precedenti precetti della legge n. 57 del 1962
- resta ancora (v. comma 10), in via transitoria,  affidata  all'Albo
nazionale dei costruttori.
  La  legge,  peraltro,  prescrive  che il possesso dei requisiti per
l'iscrizione all'Albo (e la sussistenza, quindi, delle condizioni che
consentono  di  partecipare  alle  procedure  per  l'affidamento  dei
lavori)  debbono  sussistere  anche  nel momento nel quale si procede
all'affidamento dell'appalto.
  E' da riconoscere, pertanto,  pure  alla  stazione  appaltante  (in
considerazione  anche  della  durata  di  validita'  del  certificato
rilasciato  dall'Albo:  un  anno)  il  compito  di  provvedere   alla
valutazione  di  dati,  successivi  al  rilascio del certificato, sui
quali l'Albo non e' stato in condizione di portare il suo esame.
  Gia' in precedenza la legge n. 57 del 1962 - in vista di assicurare
alla  stazione  appaltante  la   possibilita'   di   procedere   alla
valutazione  di  tali fatti, non conosciuti dall'Albo - richiedeva la
produzione del certificato generale del casellario giudiziario.
  In aggiunta a tale documento  deve  ritenersi  obbligatoria,  oggi,
anche  la  produzione  del  certificato dei carichi pendenti; cio' in
considerazione del  fatto  che  successive  disposizioni  (confermate
dalla  legge-quadro  sugli  appalti) attribuiscono rilevanza anche ai
procedimenti penali e di prevenzione in corso.
  E' da riconoscere, di  conseguenza,  alle  stazioni  appaltanti  il
compito  di valutare i fatti sopraggiunti al rilascio del certificato
dell'Albo, al fine di decidere della  ammissione  -  o  meno  -  alle
procedure.
  Le  singole  stazioni  appaltanti provvederanno, naturalmente, alle
valutazioni di loro  competenza,  tenendo  conto  degli  orientamenti
interpretativi del Comitato centrale dell'Albo in tema di iscrizione,
sospensione e cancellazione.
  Al   fine  di  rendere  avvertiti  i  concorrenti  degli  oneri  di
documentazione ai quali sono tenuti, e'  opportuno  che  le  stazioni
appaltanti richiedano, nel bando di gara e nella lettera d'invito, il
deposito  dei  certificati  del  casellario giudiziario e dei carichi
pendenti (certificati dei quali dovra' essere reiterata la produzione
prima della stipula del contratto).
  6.3. Con riferimento alla lettera b) del citato comma 7 dell'art. 8
e' utile chiarire quale  sia  il  momento  a  partire  dal  quale  il
procedimento penale deve considerarsi "pendente".
  Al  riguardo  occorre che l'azione penale sia esercitata nei modi e
nei termini indicati dall'art. 405 del  codice  di  procedura  penale
poiche' soltanto a seguito di tale esercizio viene ad incardinarsi un
procedimento,  in  senso  proprio,  innanzi  al  giudice penale (cfr.
Consiglio di Stato - Sez. II, 18 ottobre 1989, n. 953).
  Ed e' parimenti solo  da  tale  atto  che  il  procedimento  stesso
potrebbe  venir  menzionato  quale  "carico  pendente"  nel  relativo
certificato (arg. ex art. 129 disp. att. c.p.p.).
7. Soggetti ammessi alle gare (articoli 10, 11, 12, 13).
  Le norme in esame individuano i soggetti ammessi a partecipare alle
procedure  di  affidamento  dei  lavori   pubblici,   attraverso   la
ricognizione  di  figure  soggettive  gia'  note e disciplinate dalla
normativa vigente.
  La disposizione e' di  immediata  applicazione,  salvo  che  per  i
"consorzi  stabili"  (nuova  figura, quest'ultima, che il regolamento
dovra' disciplinare per quanto attiene alla struttura organizzativa e
per quanto concerne le modalita' di qualificazione).
8. Programmazione dei lavori pubblici (art. 14).
  La norma - che innova profondamente la materia della programmazione
regolata,  fino ad oggi, da discipline di settore spesso incomplete -
e' fra quelle che entrano  subito  in  vigore  non  essendo  previsti
integrazioni o completamenti in sede regolamentare.
  Di  qui  l'obbligo  di  avviare,  con  effetto  immediato, tutte le
attivita' preparatorie ed istruttorie finalizzate  alla  formulazione
dei programmi triennali nei termini e nei modi previsti dalla legge.
  Occorre,  peraltro, tener presente che e' da escludere che il primo
programma triennale possa comprendere anche  l'anno  in  corso;  cio'
anche  per  la  necessita'  di  predisporre,  a cura del Ministro dei
lavori  pubblici,  lo  schema  di  programma  previsto  dal  comma  5
dell'art. 14.
  Pertanto,  la nuova programmazione prevista dalla legge, compresi i
suoi  effetti  limitativi  e  condizionati  (ci  si   riferisce,   in
particolare,  al divieto di inserire nei programmi interventi che non
siano   conformi   agli   stumenti   urbanistici),   potra'   trovare
applicazione solo a decorrere dall'inizio del prossimo anno solare.
9. Competenze dei consigli comunali (art. 15).
  La  norma,  attributiva  di nuove competenze al consiglio comunale,
modifica, con effetto immediato, l'attuale  riparto  di  attribuzioni
tra consiglio e giunta.
10.  Progettazione,  varianti,  contratti  a  corpo (articoli 16, 19,
comma 1, e 25).
  Il comma dell'art. 71 del decreto-legge n. 257  del  1994  -  senza
prendere  posizione  in  ordine  al  carattere  compiuto o incompiuto
dell'art. 16 della legge n. 109 del 1994 - ha rinviato l'operativita'
dei commi da 1 a 5 del citato articolo alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui all'art. 3.
  Cio' comporta che la nuova disciplina di cui alla legge n. 109  del
1994  -  imperniata  su  una  progettazione  a piu' fasi, destinata a
concludersi con  una  progettazione  esecutiva  caratterizzata  dalla
definizione,  in  ogni  dettaglio,  della futura opera - prendera' ad
operare nell'ordinamento solo in concomitanza con l'entrata in vigore
del regolamento di cui all'art. 3 citato.
  E' da ritenere peraltro che nel regime transitorio, pur non essendo
ancora  obbligatoria  una  progettazione   esecutiva,   rigorosamente
aderente  al  modello  della nuova legge, vadano osservate regole che
assicurino la predisposizione di progetti (anche quando il  contratto
successivo  potra'  essere  stipulato  a  misura)  caratterizzati  da
elementi sufficientemente  precisi  in  ordine  alla  nuova  opera  e
all'ammontare dei costi della stessa (art. 19, comma 1).
  Al  differimento  di  operativita'  dell'art. 16 (commi da 1 a 5) e
dell'art. 19, comma 4 (la norma che impone, in  via  obbligatoria  il
contratto  a corpo), non si e', infatti, accompagnato anche il rinvio
della  nuova  disposizione,  a   struttura   compiuta   (e,   percio'
immediatamente operativa), dell'art. 25 che vieta ogni variazione del
progetto  nel  corso  della  sua esecuzione salvo che la variante sia
imposta da ius superveniens o da circostanze di  forza  maggiore  (da
accertare,  peraltro  -  fino  a  quando  il  regolamento  non  sara'
sopraggiunto - senza il rispetto delle particolari modalita' che,  in
sede regolamentare, dovranno essere definite).
  Nel  quadro  delle  disposizioni  ad  effetto  differito in tema di
progettazione vanno ricordate, altresi', le seguenti norme:
   art.  16,  comma   6,   relativo   alla   definizione,   in   sede
regolamentare,   di   "elementi  progettuali  relativi  a  specifiche
categorie di lavori e di opere";
   art. 17, comma  5,  concernente  le  modalita'  di  calcolo  e  di
liquidazione   dei   corrispettivi   relativi   alle   attivita'   di
progettazione da definire  con  decreto  del  Ministro  di  grazia  e
giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici;
   art.  17,  comma  9,  concernente  la determinazione dei requisiti
organizzativi, professionali e tecnici delle societa' di  ingegneria,
fermo  restando  che,  in  attesa dell'emanazione del regolamento, si
continuera' a far riferimento  ai  principi  finora  elaborati  dalla
giurisprudenza.
11. Regole generali e procedure di scelta del contraente (articoli 19
e 20).
  11.1.  Debbono  ritenersi a trama completa (e percio', destinate ad
entrare  immediatamente  in  vigore)  le  norme  che   prevedono   il
conferimento  degli  appalti  di lavori pubblici con la procedura dei
pubblici incanti o della licitazione privata.
  11.2. E' da ritenere, parimenti, immediatamente operativa la regola
che impone l'aggiudicazione, in caso di licitazione privata,  con  il
criterio  del  prezzo  piu'  basso (o del massimo ribasso sull'elenco
prezzi, posto a base di gara, nel  caso  di  lavori  di  manutenzione
periodica).
  11.3.  Sempre  ad  efficacia immediata sono le regole (art. 24) che
individuano i casi in cui e' consentito  far  luogo  alla  trattativa
privata,  distinguendosi tra contratti di importo inferiore a 150.000
ECU e contratti di importo superiore a tale somma, ma inferiori  a  5
milioni di ECU.
  Il  silenzio  della  norma a proposito della trattaviva privata per
appalti  di  importo  pari  o  superiore  a  5  milioni  di  ECU   va
interpretato  come  divieto di utilizzazione della trattativa privata
per i contratti di appalto di tale valore.
  Questa conclusione emerge  chiaramente  -  oltre  che  da  univoche
indicazioni  desumibili dal dibattivo parlamentare - anche dal chiaro
tenore del comma 3 dell'art. 20 che consente  di  fare  ricorso  alla
trattativa   privata  "esclusivamente  nei  casi  ..  previsti  dalla
presente legge".
  11.4.  Sono  di  immediata  operativita'  le  norme  relative  alla
concessione  (di  lavori  e gestione) e all'appalto concorso e quelle
concernenti  i  procedimenti  relativi   alla   loro   aggiudicazione
(l'offerta economicamente piu' vantaggiosa).
  Questa   conclusione  non  resta  contraddetta  dal  fatto  che  la
disciplina  dell'aggiudicazione  secondo  il  criterio   dell'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa  risulti  demandata  alla normativa
regolamentare per quanto attiene alla formulazione  "di  un  unitario
parametro  numerico  finale"  e  per  quanto  concerne le "modalita'"
dell'attivita' della commissione giudicatrice.
  E' agevole osservare, per quanto concerne il primo  punto,  che  la
legge  elenca  direttamente  e  in forma analitica, sia per l'appalto
concorso ((art. 21, comma 2,  lettera  a))  che  per  la  concessione
((art.  21,  comma 2, lettera b)), gli elementi ai quali va conferita
rilevanza, nei due casi, ai fini  della  individuazione  dell'offerta
economicamente  piu' conveniente e i congegni (capitolato speciale di
appalto  e  bando  di  gara)  ai  quali  spetta  - avendo riguardo ai
caratteri dell'opera da realizzare - di graduare i detti elementi.
  Alla normativa regolamentare si  affida  solo  il  ruolo  marginale
(insuscettibile  di  "frenare" l'efficacia della disciplina primaria)
di indicare le metodologie per la configurazione - non  essenziale  -
di un unitario parametro numerico finale.
  Quanto  agli  interventi demandati alla normativa regolamentare con
riferimento   alle   "modalita'"   dell'azione   delle    commissioni
giudicatrici  (di  cui  la  legge  definisce  composizione,  tempi di
costituzione ecc.: vedi commi da 5 a 8 dell'art. 21), va rilevato che
tali commissioni saranno pienamente in  condizione  di  espletare  la
loro  attivita',  pur  nell'assenza  della  normativa  regolamentare,
conformandosi ai principi elaborati dalla giurisprudenza in relazione
a tali organismi e, piu' in generale, a quelli concernenti gli organi
collegiali chiamati  -  come  nella  specie  -  all'effettuazione  di
operazioni valutative in attuazione di parametri prestabiliti.
12. Direzione dei lavori (art. 27).
  La  nuova  disciplina,  che  individua  i  soggetti cui puo' essere
affidata l'attivita'  di  direzione  dei  lavori,  nel  caso  in  cui
l'amministrazione   non   possa  espletarla  per  carenza  d'organico
accertata e certificata dal  responsabile  del  procedimento,  e'  di
immediata applicazione.
13. Garanzie e coperture assicurative (art. 30).
  La  norma  e'  di immediata applicazione quanto all'obbligatorieta'
delle garanzie e delle coperture assicurative.
  Fino all'emanazione del  regolamento  va  applicata,  tuttavia,  la
disciplina  transitoria di cui al comma 3 dell'art. 38 che demanda ai
soggetti appaltanti la determinazione delle "modalita'" relative alle
garanzie e coperture predette.
  Ai fini della definizione di tali modalita'  dovra'  tenersi  conto
della  dimensione e tipologia dell'intervento da realizzare e di ogni
altro elemento significativo ai fini della copertura dei rischi.
  Va soggiunto che, per  i  progetti  gia'  approvati  alla  data  di
entrata   in   vigore  della  legge,  non  sussiste  l'obbligo  della
assicurazione (art. 30, comma 5), considerato che la stessa deve "far
data dall'approvazione del progetto".
14. Definizione delle controversie (art. 32).
  La disposizione e'  di  immediata  applicazione.  Il  tentativo  di
conciliazione   obbligatorio,   destinato  a  prevenire  la  lite  e,
comunque,   ad   assicurare   l'immediata   soluzione    dell'insorta
controversia, e' affidato al responsabile del procedimento.
15. Subappalto (art. 34).
  La  norma,  sostitutiva  dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'  di  immediata
applicazione, perche' a struttura completa.
  16.  Fusioni  e  conferimenti  - Trasferimento e affitto di aziende
(articoli 35 e 36).
  Le nuove disposizioni - di immediata applicazione - disciplinano le
cessioni di azienda, i  trasferimenti,  le  fusioni  e  le  scissioni
(intervenute  dopo  l'entrata  in  vigore  della  legge)  relativi ad
imprese che eseguono opere  pubbliche  (anche,  eventualmente,  sulla
base  di contratti di appalto antecedenti all'entrata in vigore della
legge stessa).
                                 II
             Art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537
             (contratti di fornitura di beni e servizi)
  L'art.  6  della  legge  n.  537 del 1993 (interventi correttivi di
finanza  pubblica),  come  modificato  dall'art.  71,  comma  2,  del
decreto-legge  n.  257  del 1994, apporta innovazioni alla disciplina
concernente  la  stipulazione  e  l'esecuzione  dei  contratti  delle
pubbliche amministrazioni in tema di forniture di beni e servizi.
1. Destinatari della disciplina.
  La   nuova   normativa   trova  applicazione  nei  confronti  delle
amministrazioni pubbliche elencate nell'art. 1, comma 2, del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
  La  stessa  disciplina  si applica, giusta quanto dispone lo stesso
art. 6, comma 13, anche ai contratti di forniture di beni  e  servizi
posti   in   essere   dai  concessionari  di  servizi  pubblici,  dai
concessionari di costruzione e di  gestione,  nonche'  dalle  aziende
"municipalizzate" (rectius: aziende speciali degli enti locali).
2. Disciplina di regime - Giudizio di congruita'.
  2.1.  Le  disposizioni  dei  commi  da  2  a 5 recano l'assetto "di
regime"  applicabile  a  norma  del  comma   3,   a   decorrere   dal
quarantunesimo  giorno dalla data di entrata in vigore della legge, a
tutti i contratti "nuovi". Vanno considerati  contratti  nuovi  anche
quelli  gia'  stipulati  prima  di  tale data ma non ancora approvati
(sempreche',   beninteso,   si   tratti   di   negozi   soggetti   ad
approvazione).
  Sono  da  assimilare  ai  contratti nuovi anche gli atti aggiuntivi
eccedenti il c.d. "quinto d'obbligo".
  2.2. L'aspetto innovativo saliente, che contrassegna la  disciplina
di  regime,  e'  l'introduzione  di  un'apposita  fase procedimentale
culminante in un giudizio  di  congruita'  da  effettuare  ponendo  a
confronto,  nei  singoli casi, il prezzo, ipotizzato in concreto, con
quelli "di riferimento" pubblicati in apposito elenco, in conformita'
a quanto stabilisce il comma 2.
  E' evidente che l'elenco predisposto potra' indicare  prezzi  anche
differenziati per le stesse prestazioni, rese, spesso, in circostanze
e condizioni (ambientali, territoriali, ecc.) dissimili.
  L'elenco  potra', inoltre, indicare - per l'evidente impossibilita'
di prefigurare, immancabilmente, tutte  le  varianti  ipotizzabili  -
anche prezzi di riferimento compresi fra un minimo ed un massimo.
  I prezzi di riferimento - come e' chiarito dal comma 2 dell'art. 71
del  decreto-legge n. 257 del 1994 - non si manifestano come "limite"
invalicabile per i prezzi dei  singoli  contratti,  ma  costituiscono
solo   un   parametro  "indicativo"  dal  quale  e'  possibile  anche
discostarsi, in ipotesi particolari, con adeguata motivazione, quando
la  peculiarita'   della   fattispecie   non   consenta   l'integrale
allineamento ai prezzi pubblicati.
  2.3.  Il  giudizio di congruita' dei prezzi va condotto a norma del
comma  4,  nell'ambito   di   una   autonoma   fase   procedimentale,
assoggettata   ai   principi   e   alle   regole   del   procedimento
amministrativo  (legge  n.  241  del  1990);  il  procedimento   deve
concludersi  nel  termine fissato dalla legge (trenta giorni); devono
pronunciarsi i competenti organi tecnici  dell'amministrazione;  deve
essere  nominato  un  funzionario  responsabile della procedura (c.d.
responsabile del procedimento); deve essere  dato  avviso  dell'avvio
del  procedimento  alla  parte (che potra' partecipare alla procedura
con proprie osservazioni); ecc.
  2.4.  La formulazione letterale dei commi 3, 4 e 5 lascia intendere
che  il  procedimento  finalizzato  al  giudizio  di  congruita'   si
inserisce  nella  fase  che  precede l'approvazione del contratto (e,
quindi, in un momento successivo alla stipulazione).
  Nei  contratti  per  i  quali  non  e'  prevista  l'approvazione  -
anch'essi sottoposti al nuovo regime stante la portata generale delle
disposizioni  in esame - e' da ritenere che il giudizio di congruita'
possa trovar luogo nella fase della formazione del  contratto,  prima
della  stipulazione.  E'  anche  ipotizzabile,  in  questo  caso,  la
stipulazione di un contratto sottoposto  alla  condizione  sospensiva
del superamento del giudizio di congruita'.
  2.5.  Le  possibili  conclusioni del giudizio di congruita' sono le
seguenti:
    a) i prezzi vengono ritenuti congrui e  pertanto  segue,  se  non
sussistano  altri  fatti ostativi, l'approvazione del contratto (o, a
seconda dei casi, la stipulazione definitiva oppure il  conseguimento
di efficacia del contratto);
    b)  i  prezzi  non vengono ritenuti congrui; a norma del comma 5,
l'amministrazione propone alla controparte i nuovi prezzi determinati
nel giudizio di congruita'. Se il contraente  accetta,  il  contratto
viene  definitivamente  stipulato  in conformita' ai nuovi prezzi; in
caso contrario, viene negata l'approvazione o, comunque, il contratto
non viene concluso o non consegue efficacia.
  2.6. Sempre con una disposizione di  carattere  chiarificativo,  il
comma 2 dell'art. 71 del decreto-legge n. 257 del 1994 dispone che il
giudizio di congruita' debba trovar luogo anche in assenza dei prezzi
di  riferimento.  Su  questa  linea gia' si muoveva - anche se con un
linguaggio meno esplicito - il comma 3 dell'art. 6 della legge n. 537
del 1993 che imponeva la effettuazione del giudizio di congruita' dei
nuovi contratti, a decorrere dal quarantunesimo  giorno  dall'entrata
in  vigore  della  legge,  anche  in  assenza della pubblicazione dei
prezzi di riferimento.
  La  nuova  disposizione  dell'art.  71  del  decreto-legge  n.  257
provvede,  peraltro,  ad  enunciare, questa volta, anche il parametro
alternativo al quale i prezzi dei singoli contratti  dovranno  essere
confrontati  qualora  non  risultino  ancora  disponibili i prezzi di
riferimento (da pubblicare ai sensi del comma 2 del citato art. 6).
  Il parametro  alternativo  e'  indicato  dalla  legge  nei  "prezzi
correnti  di  mercato", prezzi da individuare attingendo, ad esempio,
ai listini ufficiali delle Camere  di  commercio,  agli  esiti  delle
ricerche  condotte  direttamente  dalle amministrazioni, ai prezzi di
precedenti contratti di eguale oggetto (meglio se gia' verificati sul
piano della congruita'), ecc.
  2.7. Nell'ipotesi in cui, per determinati contratti,  normative  di
carattere  speciale  gia'  prevedano  un giudizio di congruita', tale
giudizio continuera' a svolgersi secondo i parametri di valutazione e
le regole per essi dettati.
  E' da ritenere inoltre che i  giudizi  di  congruita'  dell'art.  6
della  legge  n.  537  del  1993 non possono trovare applicazione per
contratti tra pubbliche amministrazioni e nelle ipotesi in cui esista
un regime amministrato o controllato dei prezzi.
  Non  sembra,  altresi',  consentito far luogo ai predetti giudizi -
fondati sui prezzi di riferimento o sui prezzi correnti di mercato  -
anche  nelle  ipotesi  nelle quali sussista, per il carattere atipico
delle  prestazioni  (forniture  di  prodotti  ad   alta   tecnologia,
forniture militari di armamenti e simili), per le localita' in cui si
manifesta   l'esigenza  di  acquisire  la  fornitura  o  il  servizio
(acquisti all'estero, ad es., in area  di  crisi)  ecc.,  l'oggettiva
impossibilita'  di  utilizzare  uno  o  entrambi  i  parametri di cui
all'art. 6.
  Sembra offrire il conforto del dato positivo, a  talune  almeno  di
queste  ultime  ipotesi, il comma 2 dell'art. 71 del decreto-legge n.
257 del  1994  nel  punto  in  cui  esclude  l'utilizzabilita',  come
parametro,   dei   "prezzi   correnti   di  mercato"  qualora  -  per
l'inesistenza di un mercato in senso proprio - detti prezzi risultino
insussistenti. Restera' evidentemente interdetta, in tali casi, anche
l'utilizzabilita' dei prezzi di riferimento di cui  al  comma  2  del
citato  art.  6  della legge n. 537 del 1993, in quanto questi ultimi
assumono a loro necessario e  immancabile  presupposto  i  prezzi  di
mercato.
  2.8.  Il  comma  3  del citato art. 71 dispone che non si applicano
alle acquisizioni di  beni  e  servizi  effettuati  all'estero  dalla
Direzione  generale  della  cooperazione  allo sviluppo del Ministero
degli affari esteri le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (la norma che prevede, quale parametro
dei giudizi di congruita', i prezzi di riferimento).
  La disposizione si e' resa necessaria per chiarire  -  in  presenza
del  richiamo  dell'art.  6, comma 15, della legge n. 537 del 1993 ai
commi "da 1 a 14" dello stesso articolo (e percio' anche al comma  2)
-  che, per gli acquisti effettuati all'estero dalla detta Direzione,
non trovano applicazione regole diverse da  quelle  avanti  ricordate
sub 2-7.
3. Contratti ad esecuzione continuata e periodica.
  3.1.  Una  disciplina  particolare  e'  dettata  per i contratti ad
esecuzione continuata e periodica (comma 6).
  Si prevede,  per  tali  contratti  -  oltre  all'effettuazione,  al
momento  della stipula, del giudizio di congruita' (come in qualunque
altra  fattispecie  contrattuale)  -  l'esecuzione,  nel  corso   del
rapporto,  di  periodiche verifiche; cio' allo scopo di accertare se,
anche per le prestazioni ancora da eseguire, permanga inalterato  nel
tempo   il   rapporto   tra   prestazioni   ancora  da  effettuare  e
corrispettivo dovuto dall'amministrazione (corrispettivo riconosciuto
congruo all'atto della stipula e  nelle  valutazioni  periodiche,  in
ipotesi, gia' compiute).
  Non risultando precisato nella legge con quali cadenze le verifiche
periodiche  debbono essere eseguite; il punto va definito in apposita
clausola da inserire nel contratto.
  3.2. Ogni volta che maturi la scadenza prevista,  l'amministrazione
e' chiamata a procedere alla verifica prescritta ponendo a confronto,
tra  di  loro,  i prezzi contrattuali e quelli di riferimento vigenti
nel momento in cui la verifica viene effettuata.
  A  tali  operazioni  si  procedera',  anche  in  questo  caso,   in
conformita'   di  procedure  ispirate  alla  legge  sul  procedimento
amministrativo (legge n. 241 del 1990) acquisendo, in particolare, le
valutazioni dei "competenti organi tecnici dell'amministrazione".
  3.3.  Se  si  riscontri,  alla  scadenza  prevista,  che  il prezzo
contrattuale, attualmente praticato, supera il prezzo di  riferimento
(o,  in  mancanza di quest'ultimo, il prezzo corrente di mercato), si
dara' avvio a una procedura di revisione.
  La detta operazione andra'  condotta  in  conformita'  ai  medesimi
criteri  da applicare nel giudizio di congruita' di cui si e' parlato
in precedenza. (v. 2.3).
  Anche  in  questa  ipotesi  -  in  considerazione   del   carattere
"indicativo"   dei   prezzi  di  riferimento  -  dovra'  riconoscersi
all'amministrazione la possibilita' di dar vita ad un nuovo prezzo (o
alla conferma dell'originario), anche con discostamento dai prezzi di
riferimento di cui al comma 2 dell'art. 6 (o da  quelli  correnti  di
mercato),  quando  peculiari  circostanze,  apprezzate  con  adeguata
motivazione, impongano l'anzidetta conclusione.
  3.4. Alla parte che ritenga di  non  sottostare  al  nuovo  prezzo,
fissato  in  sede  di revisione, si riconosce la facolta' di recedere
dal contratto  (in  un  termine  da  fissare  nella  stessa  clausola
contrattuale di cui in precedenza si e' detto: v. 3-1).
  3.5.  In  caso  di rifiuto del nuovo prezzo da parte del contraente
con il quale il rapporto e' in corso (e conseguente recesso di questo
ultimo), la legge vieta all'amministrazione di concludere con altri -
per le prestazioni ancora da eseguire - contratti retti da condizioni
piu'   vantaggiose   di   quelle   proposte,   dopo   la   revisione,
all'originario contraente; cio' nell'intento di tutelare quest'ultimo
da  comportamenti  sleali  o  disattenti  dell'amministrazione che lo
costringano a recedere ingiustamente dal contratto.
4. Revisione di contratti in corso di esecuzione.
  4.1. Ha carattere di disciplina transitoria quella (commi da  28  a
32)  relativa  ai  contratti, stipulati dopo il 1 gennaio 1992 (comma
33)  la  cui  esecuzione  non  abbia  ancora  raggiunto   il   quarto
dell'importo complessivo alla data di entrata in vigore della legge.
  Si  prevede in questo caso, ove il prezzo contrattuale (o, nel caso
di procedura concorsuale, il prezzo a base d'asta) superi del 15  per
cento  gli  attuali  prezzi  di  riferimento  (depurati  dal tasso di
inflazione relativo al periodo compreso tra la data  di  stipula  del
contratto  e  la  data  di revisione), l'effettuazione di un giudizio
sulla  congruita'  del  prezzo.  Il  superamento  del  detto   limite
costituisce  presupposto imprescindibile per procedere al giudizio di
congruita'.
  Nell'ambito di tale giudizio,  naturalmente  (come  in  ogni  altro
caso)   i   prezzi  di  riferimento  continueranno  ad  operare  come
"parametri indicativi". Il giudizio di  congruita'  potra',  percio',
concludersi,  anche  in  questo  caso,  riconoscendosi,  con adeguata
motivazione, la  congruita'  di  un  prezzo  superiore  a  quello  di
riferimento o, addirittura, la congruita' del prezzo originario.
  4.2.  Nell'ipotesi  in  cui  i  prezzi di riferimento non risultino
pubblicati, l'accertamento  dell'eventuale  superamento  del  15  per
cento  e  la  successiva  valutazione di congruita' andranno condotti
utilizzando "prezzi correnti di mercato", cosi' come  dispone  l'art.
71, comma 2, del decreto-legge n. 257 del 1994.
  4.3.  Il  giudizio di revisione puo' essere evitato nell'ipotesi in
cui il contraente sia disponibile  ad  accettare  una  riduzione  del
prezzo  contrattuale  pari  al  10  o  al 20 per cento, a seconda che
l'importo contrattuale sia inferiore o superiore a 500 milioni.
  Ai  fini  della  individuazione della base sulla quale le anzidette
riduzioni (del 10 o 20 per cento) vanno applicate,  occorre  prendere
in   considerazione   il   prezzo   contrattuale  senza  tener  conto
dell'eventuale ribasso offerto.
  In applicazione di tale regola, non potranno venire assoggettati  a
procedimento  di  revisione  gli  appalti  aggiudicati, a seconda dei
casi, con ribassi del 10 o del 20 per cento o superiori.
  Per i  contratti  ai  quali  siano  stati  applicati,  in  sede  di
aggiudicazione,  ribassi inferiori al 10 o al 20 per cento, il prezzo
contrattuale andra' ridotto fino alla concorrenza  della  percentuale
stabilita dalla legge.
  4.4. Con l'applicazione della riduzione ora ricordata (del 10 o del
20   per  cento)  si  riconosce  ricostituito  ex  lege  l'equilibrio
contrattuale "anche per la parte"  del  contratto  "gia'  eseguita  a
tutti  gli  effetti  giuridici ivi compresi quelli di responsabilita'
contabile".
  4.5. Ove la parte non ritenga di consentire alla riduzione prevista
del 10 o del 20  per  cento,  a  seconda  dell'importo  contrattuale,
prende avvio il giudizio di revisione del prezzo.
  Se  tale  operazione valutativa (da condurre con riguardo ai prezzi
di  riferimento  pubblicati  o  al   parametro   alternativo   avanti
menzionato) si conclude con un giudizio di non congruita' del prezzo,
possono prodursi due evenienze:
   a) che il contraente non accetti il piu' ridotto prezzo risultante
dal giudizio di congruita';
   b)  che  il  contraente  si dichiari disponibile ad accettare tale
prezzo.
  Nella prima eventualita' il contratto trova  ulteriore  svolgimento
alle   condizioni  originariamente  stabilite,  ma  viene  sanzionata
l'indisponibilita'  della   parte   a   riequilibrare   il   rapporto
contrattuale, comminandosi ex lege all'interessato, per un periodo di
tre  anni, l'interdizione a stipulare contratti di qualsiasi tipo con
le pubbliche amministrazioni.
  Nella  seconda  ipotesi  (accettazione   del   nuovo   prezzo)   il
riequilibrio   si   considera  realizzato,  come  nell'ipotesi  della
riduzione immediatamente accolta dalla parte, anche  con  riferimento
alle  prestazioni  gia'  eseguite,  salva  l'applicazione del 2,5 per
cento di cui e' parola al comma 31.
5. Rinnovazione dei contratti in scadenza.
  La  legge  sancisce  il  divieto  della  rinnovazione  tacita   dei
contratti di fornitura e servizi.
  Una disposizione di carattere transitorio accorda peraltro, fino al
31 dicembre 1994, alle amministrazioni - con riferimento ai contratti
in  scadenza  in  tale  anno suscettibili di rinnovazione tacita - la
possibilita'  di  richiedere  (espressamente)  la  rinnovazione   del
rapporto contrattuale.
  La  detta  rinnovazione - implicante la conclusione di un contratto
svincolato dalle procedure previste dai commi da 2 a 15 -  presuppone
tuttavia  (oltre alla insussistenza delle condizioni che renderebbero
applicabili  i  procedimenti  di  cui  ai  commi  da  28  a  38)   la
disponibilita'  della  controparte  a  concordare - a parita' di ogni
altra condizione - una riduzione pari al 10 per cento dell'originario
prezzo convenuto.
  Un'ulteriore   decurtazione  del  prezzo  e'  prevista  dall'ultimo
periodo del comma 1 (con ambigua formula da sottoporre a una  lettura
restrittiva) e cio' nell'ipotesi in cui la riduzione del 10 per cento
conduca  ad  un importo superiore ai prezzi di riferimento o - fino a
quando tali prezzi  non  risulteranno  adottati  e  pubblicati  -  al
parametro alternativo (prezzi correnti di mercato).
  In  tali  ipotesi  dovra' essere accettato, in sede di rinnovazione
del contratto, nel primo caso, un prezzo corrispondente a  quello  di
riferimento  e,  nel  secondo,  un  prezzo  pari a quello corrente di
mercato (desunto alla stregua dei criteri dei quali in precedenza  si
e' fatto cenno).
  La  diversita'  della  fattispecie  in  esame rispetto a quella dei
contratti in corso di esecuzione e la mancanza di  ogni  richiamo  al
comma  32  (la disposizione nella quale e' contemplata, appunto, tale
sanzione)  inducono  a  ritenere  che  il  rifiuto  della  parte   di
consentire   al  rinnovo  contrattuale  non  comporti  l'interdizione
triennale alla stipula di nuovi contratti con l'amministrazione.
                                 III
                 Art. 6 della legge n. 537 del 1993
                    (appalti di opere pubbliche)
  Il  Ministro  dei  lavori  pubblici  ha,  con  propria   circolare,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  38  del 16 febbraio 1994,
emanato norme interpretative a proposito delle disposizioni dell'art.
6 della legge n. 537 del 1993 in tema di  appalti  e  concessioni  di
opere pubbliche.
   Roma, 29 aprile 1994
                                                Il Presidente: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 3 maggio 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 178